Alexeyk78 писал(а) 09 окт 2018, 20:11:оплачивал то я с дебетовки - теории они с нее ничего в случае чего и не спишут.
Вашими бы устами... Ещё как спишут, в минус.
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Alexeyk78 писал(а) 09 окт 2018, 20:11:оплачивал то я с дебетовки - теории они с нее ничего в случае чего и не спишут.
ElisavetaK писал(а) 10 окт 2018, 12:12:за услуги 15-30 евро снимут.
ElisavetaK писал(а) 10 окт 2018, 12:12:Страховку франшизы собираюсь купить отдельно.
Ослик Иа писал(а) 10 окт 2018, 12:25:полный-полный, то за услугу дозаправки спишут только если вернёте неполный бак (плюс стоимость недостающего топлива).
ElisavetaK писал(а) 10 окт 2018, 12:35:Вы уверены?
Tresamigos писал(а) 09 окт 2018, 14:43:dr.gennady писал(а) 09 окт 2018, 11:22:Еще обратите внимание на соответствие вашего ВУ правилам Голдкара
И обратите внимание, что в Италии:Non-EU residents must hold an international driving licence (accompanied by the Driving License of their country).
KovalevaJ писал(а) 11 окт 2018, 10:09:Для Италии при аренде в любой прокатной компании должны быть МВУ?
Ослик Иа писал(а) 11 окт 2018, 10:25:KovalevaJ писал(а) 11 окт 2018, 10:09:Для Италии при аренде в любой прокатной компании должны быть МВУ?
Это надо выяснять у конкретного прокатчика, и лучше письменно, а то в одном офисе один сотрудник скажет так, а другой в другом - этак.
А ещё есть полиция итп., там требования свои: Re: Вопросы по международному и обычному ВУ - 2
KovalevaJ писал(а) 11 окт 2018, 10:29:Гаагскую конвенцию
elukashik писал(а) 03 окт 2018, 16:21:Первый опыт с голдкаром и сугубо положительный.
Испания, получение в ап Сантандера, сдача в ап Астурии. За 10 дней аренда full/full по акции обошлась в 2 евро, еще 85 за сдачу в другом месте. Суперрелакс не брал, была страховка от ренталкаверс.
Nikita K писал(а) 11 окт 2018, 11:04:Не надо путать теплое с зеленым:
Российские права могут признаваться или не признаваться в Италии, но это никак не влияет на то, дадут вам машину или нет. Это влияет только на то, можете ли вы ездить на машине с российскими правами в Италии или нет.
Ослик Иа писал(а) 11 окт 2018, 10:25:А ещё есть полиция итп., там требования свои
Здесь ранее писали, что в правилах Goldcar указано требование МВУ (если вы не резидент EU с соответствующим ВУ). По факту могут и не спросить (у меня Goldcar ни разу не спрашивал, в том числе в Италии). А могут и спросить. Если МВУ на руках не окажется, то будет повод для отказа в аренде или впаривания страховки (летом коллега так попал в Риме).Nikolay Ustinov писал(а) 11 окт 2018, 11:43:Ослик Иа писал(а) 11 окт 2018, 10:25:А ещё есть полиция итп., там требования свои
В Австрии сталкивался с полицией за мелкое нарушение, обычные права (НВУ) их вполне удовлетворили.
KovalevaJ писал(а) 11 окт 2018, 11:11:Nikita K писал(а) 11 окт 2018, 11:04:Не надо путать теплое с зеленым:
Поэтому и уточняю вдруг у кого-то был опыт, что без МВУ не дали авто в Италии.
KovalevaJ писал(а) 11 окт 2018, 10:09:Для Италии при аренде в любой прокатной компании должны быть МВУ?
Tresamigos писал(а) 11 окт 2018, 15:22:По законодательству Италии все граждане стран не входящих в ЕС обязаны ездить с МВУ.
Ослик Иа писал(а) 11 окт 2018, 18:24:По законодательству - нет!
articolo 135: Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo (1)
1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.
2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. I conducenti muniti di patente rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo nel quale, per la guida di determinati veicoli, è prescritto il possesso di un certificato di abilitazione professionale o di altri titoli abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo Stato stesso, devono essere muniti, per la guida dei suddetti veicoli, dei necessari titoli abilitativi di cui sopra, concessi dall'autorità competente dello Stato ove è stata rilasciata la patente.
4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana.
5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata della sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede la restituzione della patente trascorso il predetto termine. Ferma restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla guida nel territorio nazionale, qualora, anche prima della scadenza del predetto termine, il titolare della patente ritirata dichiari di lasciare il territorio nazionale, può richiedere la restituzione della patente stessa al prefetto. Il prefetto dà comunicazione del provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici giorni dalla sua adozione, all'Autorità che ha emesso la patente. Il provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale è notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed ha efficacia dal momento della notifica del provvedimento ovvero dal ritiro del documento, se questo è stato disposto contestualmente all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente non residente in Italia è invitato ad eleggere un domicilio sul territorio nazionale, ai fini della notifica del predetto provvedimento.
6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per tre anni quando è prevista la revoca per violazione delle disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le procedure del comma 5.
7. Qualora un conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi 15 e 17.
8. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che circoli sul territorio nazionale senza il permesso internazionale ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
9. Chiunque viola le disposizioni del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78,00 a euro 311,00.
10. Chiunque guida munito della patente di guida ma non del certificato di abilitazione professionale o di idoneità quando prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.600,00.
11. Ai titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non più in corso di validità si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 15 e 17.
12. Ai titolari di patente di guida in corso di validità, rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo, che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia, guidano con l' abilitazione professionale eventualmente richiesta non più in corso di validità, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116, commi 16 e 18.
13. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità. La patente è ritirata, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviata, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha emessa. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di guida con abilitazione professionale, ove richiesta, scaduta di validità.
14. Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, trascorso più di un anno dal giorno dell'acquisizione della residenza in Italia, guida con patente in corso di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11. Il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione che, entro i quindici giorni successivi, lo trasmette all'ufficio della motorizzazione civile competente in ragione della residenza del titolare dei documenti predetti, ai fini della conversione. Qualora la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto la trasmette all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata.
Насколько я понимаю по-итальянски, фраза "Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali", с которой начинается процитированнная статья, означает "если иное не предусмотрено международными соглашениями". А иное таки предусмотрено...Tresamigos писал(а) 11 окт 2018, 20:49:По законодательству
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