Zürich » 16 сен 2023, 09:42
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SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 333 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Name, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale ;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dei provvedimenti di diniego del visto d'ingresso per motivi di turismo n.-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza del 1 dicembre 2020, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del DL 1 ottobre 2020, n. 11, la dott.ssa Emanuela Traina e trattenuto il ricorso in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, coniugi e cittadini del -OMISSIS-, hanno presentato domanda di visto per turismo all'Ambasciata d'Italia a -OMISSIS- allo scopo di fare visita alla propria figlia residente in Italia, coniugata con un cittadino italiano, ricevendo tuttavia i provvedimenti di diniego in questa sede impugnati.
Avverso gli stessi hanno dedotto i seguenti motivi di impugnazione
I. Violazione dell'art. 10 bis della Legge n. 241 del 1990. - Difetto di istruttoria.
L’amministrazione avrebbe omesso di inviare il preavviso di rigetto, così impedendo l’apporto partecipativo dei ricorrenti.
II. Violazione degli artt. 24 e 111 della Costituzione Italiana. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della Legge n. 241/90, del d.lgs. n. 286/1998 e del D.P.R. n. 394/1999. Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità ed irragionevolezza della motivazione.
Nessuna concreta motivazione sulle circostanze poste a fondamento dei provvedimento sarebbe stata fornita dall’amministrazione, se non insufficienti formule standardizzate.
III. Violazione e falsa applicazione del Regolamento (CE) N. 810/2009 ( Codice dei Visti), del d.lgs. n. 86/1998, del D.P.R. n. 394/1999 e del Decreto Interministeriale n. 850/2011. Eccesso di potere; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; falsità del presupposto; manifesta ingiustizia.
I ricorrenti avrebbero esibito tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente in materia di visti d'ingresso per motivi di turismo; dovrebbe inoltre essere escluso qualsiasi “rischio migratorio” in quanto la vita familiare e socio-professionale dei ricorrenti si svolge stabilmente in -OMISSIS-, dove vivono anche le altre due figlie e dove il sig.-OMISSIS-è titolare di una stabile attività imprenditoriale.
Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, la quale ha depositato relazione dell’Ambasciata d’Italia a -OMISSIS- e motivatamente insistito per la reiezione dei motivi.
Con ordinanza del -OMISSIS-la domanda cautelare proposta unitamente al ricorso è stata respinta, non essendo stati ritenuti configurabili i presupposti richiesti dall’art. 55 c.p.a.
In vista della udienza di discussione del ricorso parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 73 c.p.a. con la quale ha insistito nelle proprie domande.
All’udienza del 30 dicembre 2020, tenutasi con le modalità indicate, il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione.
Deve, in primo luogo, essere respinta, perché infondata, l'eccezione di parte resistente relativa alla nullità della procura alle liti, per difetto di legalizzazione da parte dell'autorità diplomatica competente, in quanto la procura alle liti depositata con il ricorso risulta legalizzata dalla stessa Ambasciata d'Italia a -OMISSIS-.
In mancanza di espressa graduazione dei motivi il Collegio reputa di procedere prioritariamente all’esame del II e del III di essi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione.
Come emerge dalla relazione depositata in giudizio dall’amministrazione – nel cui ambito possono essere specificate le effettive motivazioni poste a supporto del diniego di visto per il quale, come è noto, deve essere utilizzata la modulistica europea che non lascia spazio a indicazioni differenti da quelle standardizzate – l’Ambasciata d’Italia in -OMISSIS- ha ritenuto configurabile in capo ai ricorrenti il c.d. “rischio migratorio” in relazione alle seguenti circostanze:
1) la sig.ra -OMISSIS-non svolge attività lavorativa;
2) il sig.-OMISSIS-ha presentato un estratto conto in cui sono emersi diversi movimenti di dare e avere, anche e soprattutto in contanti, tanto da non garantire l'attendibilità degli introiti stessi.
Tale motivazione non è tuttavia, ad avviso del Collegio, sufficiente ed adeguata a sorreggere gli impugnati provvedimenti di diniego.
I ricorrenti hanno, infatti, documentato che:
- il Sig.-OMISSIS-è proprietario dell’impresa -OMISSIS-che svolge attività di commercio di abbigliamento, ed è titolare di 4 conti correnti bancari (i cui estratti sono stati anch’essi depositati in giudizio, doc. da 10 a 13), di cui uno personale e tre intestati alla ditta;
- la Sig.ra -OMISSIS-è, a sua volta, titolare di tre conti correnti bancari personali (doc. da 14 a 16);
- tutti i conti citati presentano saldi attivi;
- la figlia dei ricorrenti, la quale ha invitato i genitori a farle visita, è residente in Italia ed ha contratto matrimonio, nel mese di -OMISSIS-, con un cittadino italiano;
- il sig.-OMISSIS-ha dichiarato nel -OMISSIS-redditi per circa -OMISSIS-US$, nel -OMISSIS-redditi per circa -OMISSIS-US$ e nel -OMISSIS-redditi per circa -OMISSIS-US$ (all. 3 alla memoria conclusiva).
Tali circostanze non solo emergono, come detto, dalla documentazione prodotta in giudizio da parte ricorrente, ma nemmeno sono oggetto di contestazione.
Ciò posto, ad avviso della Sezione, non può ritenersi che l’amministrazione abbia fornito, neppure in giudizio, una idonea e coerente motivazione del ritenuto “rischio migratorio”, non essendo all’uopo sufficienti le circostanze evidenziate nella relazione dell’Ambasciata, alla luce della comprovata stabile ed agiata situazione socio economica dei ricorrenti nel paese d’origine; a tal fine deve, infatti, ritenersi irrilevante che la Sig.ra -OMISSIS-non svolga attività lavorativa, considerato che la stessa ha documentato il possesso di adeguate risorse economiche e che, in quanto coniugata, beneficia presumibilmente del tenore di vita familiare; neppure possono essere ritenuti determinanti i movimenti presenti su uno dei conti correnti i cui estratti sono stati esibiti a corredo della domanda, in quanto connaturati all’attività d’impresa svolta dal Sig. -OMISSIS-.
Sotto tale profilo il Collegio reputa condivisibile anche il rilievo, spiegato nel I motivo di ricorso, inerente l’omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dovendosi per quanto sopra esposto ritenere che un eventuale apporto partecipativo in sede procedimentale avrebbe potuto meglio illustrare le circostanze non adeguatamente ponderate dall’amministrazione, con possibile differente esito dell’istanza.
Il ricorso è, pertanto, fondato e meritevole di accoglimento nei termini indicati, così che gli impugnati provvedimenti di rigetto dell’istanza di visto devono essere annullati, con salvezza dei conseguenti ulteriori provvedimenti che l’amministrazione riterrà di adottare alla luce delle sopra rappresentate circostanze. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
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